| Chiarezza sullo scioglimento > il caso Lamezia | |
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| Decreto di scioglimento 2002 | |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalita' organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi; Constatato che tali collegamenti con la criminalita' organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Lamezia Terme; Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi costituzionali; Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Lamezia Terme, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva; Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) e' sciolto per la durata di diciotto mesi; Art. 2. La gestione del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) e' affidata alla commissione straordinaria composta da: dott. Giorgio Criscuolo - prefetto; dott. Mario Tafaro - vice prefetto; rag. Paolo Pirrone - dirigente di seconda fascia. Art. 3. La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. Dato a Roma, addi' 5 novembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 231 Allegato Al Presidente della Repubblica L'amministrazione comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), i cui organi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, presenta forme di condizionamento da parte della criminalita' organizzata che ne compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' e ne pregiudicano il buon andamento ed il funzionamento dei servizi. Nel predetto ente, collocato in un contesto ambientale ad alta incidenza criminale, si sono verificati ripetuti, gravi ed inquietanti eventi delittuosi ad opera delle cosche mafiose locali. Il livello di gravita' della condizione locale e' dato dalla presenza sul territorio di tre agguerrite cosche mafiose, frutto di scissioni e di nuove alleanze, dedite all'attivita' estorsiva, al traffico di sostanze stupefacenti e di armi ed alla infiltrazione nell'imprenditoria locale e negli appalti pubblici. La guerra di mafia apertasi tra le suddette cosche ha fatto registrare in un breve periodo (settembre 2000 - - luglio 2002) ben sedici distinti episodi di agguato di stampo mafioso, caratterizzati da particolare efferatezza e spregiudicatezza di esecuzione, con quindici omicidi e sette ferimenti gravi. Il contesto cosi' degradato, unitamente all'emergere di specifiche situazioni abbisognevoli di approfondimento, ha motivato l'esigenza di una preventiva analisi dei rischi di esposizioni ad interferenze criminali, anche in relazione alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali gia' programmate. Invero, il prefetto di Catanzaro, considerati gli elementi gia' emersi dalle indagini, ha disposto l'accesso presso il suddetto ente, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli accertamenti svolti sia dalla commissione d'accesso sia dalle competenti autorita' investigative, avvalorano la sussistenza di fattori d'inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale, a causa dell'influenza della criminalita' organizzata fortemente radicata nel territorio che, da tempo, attraverso persone di fiducia, mira ad inserirsi nella gestione del comune, gia' sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991. Il quadro ambientale emerso dagli accertamenti risulta caratterizzato dagli stretti rapporti di parentela di due consiglieri comunali in carica con altrettanti elementi del disciolto consiglio, a suo tempo indicati nel provvedimento di rigore come gravitanti negli ambienti mafiosi e rinviati a giudizio nel 1995 per il delitto di cui all'art. 416-bis del c.p.; altro consigliere, gia' facente parte del disciolto consiglio ed indicato nel provvedimento di rigore quale beneficiario di voto di scambio in occasione delle elezioni del 1991, e' entrato in consiglio nel luglio 2002. Rapporti di parentela e affinita' con personaggi appartenenti o vicini alla criminalita' organizzata sono riconducibili ad altri quattro consiglieri, eletti nelle recenti consultazioni. Concorre a delineare la particolare situazione dell'amministrazione il prossimo ingresso in consiglio comunale di un soggetto attualmente sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di usura. Il medesimo, gia' agli arresti domiciliari, si e' vista respinta il 28 settembre 2002 l'istanza di riesame dalla Corte di cassazione la quale ha specificatamente motivato con la incontrovertibile sua pericolosita' sociale. Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell'accesso e dagli elementi emersi dagli ulteriori approfondimenti svolti su taluni aspetti della stessa relazione, cui si rinvia integralmente, anomale cointeressenze nella gestione amministrativa dell'ente si rilevano dalla situazione di alcune societa' partecipate dal comune. E stato, infatti, messo in evidenza come, durante l'attuale gestione amministrativa, presso tre di queste, fra cui anche una societa' di cui il comune detiene la maggioranza del capitale sociale, sono stati assunti soggetti con pregiudizi penali. In particolare in una societa', costituita per la gestione dello scalo aeroportuale, di cui il comune detiene il 20% del capitale, risulta assunto per chiamata diretta il congiunto di un personaggio di vertice di una cosca locale. Seppure l'assunzione sia stata effettuata per una forma agevolativa contemplata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, risulta singolare che la scelta sia ricaduta su persona vicina alla criminalita'. Ulteriori segnali delle possibili cointeressenze si rinvengono nella designazione da parte della giunta, in qualita' di componenti del consiglio di amministrazione di un consorzio, di personaggi collegati al disciolto consiglio comunale, in quanto membri o parenti di membri dello stesso. Accertamenti in corso, da parte dei competenti organi investigativi, fanno risalire il favoritismo nelle scelte dell'amministrazione anche all'assunzione a tempo determinato, tuttora in atto, del parente di un noto esponente della criminalita' organizzata. In tale vicenda emerge il fattivo interessamento di un consigliere comunale in carica anche nella precedente consiliatura. Assumono percettibile rilievo, nel quadro delle interferenze subite dall'amministrazione locale, taluni episodi riguardanti un imprenditore locale. E' emerso, infatti, come questi sia riuscito ad ottenere dall'ente una concessione edilizia in sanatoria per la ripresa dell'attivita' estrattiva di una cava, precedentemente posta sotto sequestro preventivo dall'Autorita' giudiziaria, per abusivo esercizio dell'attivita' condotta con notevole pregiudizio ambientale, tale da provocare rilevante dissesto idrogeologico. Appaiono significativi, al riguardo, da una parte, la circostanza che lo stesso sia risultato destinatario del diniego di nulla osta all'acquisto di esplosivi, nonche' di una proposta per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, dall'altra, il mancato esercizio da parte dell'ente di ogni tempestivo controllo, secondo le prescrizioni, sull'attivita' estrattiva e di recupero ambientale. Peraltro, lo stesso imprenditore e' risultato destinatario di un diniego al rilascio della certificazione antimafia. Inoltre, a seguito delle indagini relative ad un omicidio perpetrato in un agguato di chiaro stampo mafioso, e' emerso che lo stesso imprenditore era, insieme all'ucciso, socio occulto di una societa'titolare di licenza di pubblico esercizio, a seguito dei fatti revocata. Pure questo episodio concorre a delineare il coinvolgimento del soggetto negli ambienti malavitosi locali, rendendo percio' significativi i rapporti anche intensi con alcuni amministratori locali. Ulteriore elemento emblematico della permeabilita' del sistema trova conferma nella circostanza che altri lavori appaltati sono stati eseguiti anche con l'impiego di manodopera e mezzi riferibili alle ditte del sopracitato imprenditore. Il settore in cui emerge segnatamente l'uso distorto della pubblica amministrazione e' quello degli appalti, notoriamente appetito dalla criminalita' organizzata. Dagli accertamenti svolti viene messa in evidenza la posizione di un ex amministratore, che ha dismesso la carica elettiva per assumere quella di presidente di una societa' consortile mista, in sostituzione del sindaco divenuto incompatibile con la predetta carica. Appare al riguardo significativamente grave, in ragione degli intensi rapporti d'affari intrattenuti con imprenditori coinvolti in indagini di polizia giudiziaria, che lo stesso ricopra tale carica rappresentativa in una societa' la cui prevalente partecipazione al capitale e' di natura pubblica. Elementi di contiguita' con la criminalita' locale emergono, altresi', dagli stretti rapporti e collegamenti tra le varie imprese che partecipano sistematicamente alle gare indette dal comune con il sistema della licitazione privata: attraverso fittizie fusioni aziendali o accordi precostituiti tra ditte, che trovano conferma anche nello scambio di manodopera fra i concorrenti alle varie gare, si ingenera la concreta possibilita' d'influire sull'esito dell'appalto e quindi sulla scelta del relativo aggiudicatario, alterando cosi' il principio di libera concorrenza. Rivelatrice delle rilevate anomalie gestionali e' l'esecuzione di alcuni lavori di restauro e valorizzazione culturale-turistica concessi in appalto ad una ditta nella quale risultano inseriti appartenenti ad una cosca mafiosa. Viene indicato come ulteriore segnale della compiacente attivita' dell'amministrazione comunale l'erogazione di contributi straordinari, spesso reiterati, in favore di soggetti con legami di parentela, affinita' e frequentazione con personaggi riconducibili all'alveo della criminalita'. La vicenda concernente l'assegnazione degli immobili confiscati ad una famiglia mafiosa e' sintomatica del condizionamento dei sodalizi criminosi sulla vita di quell'ente e delle pressioni cui lo stesso e' sottoposto. Da accertamenti in corso risulta che gli assegnatari degli alloggi confiscati sono stati indotti, a seguito di forme intimidatrici esercitate nei loro confronti, a rinunciare al predetto beneficio. Nella circostanza assume un ruolo inquietante l'interessamento di un amministratore proprio in favore della famiglia mafiosa titolare dei beni confiscati. Nel descritto contesto, in cui e' forte l'incidenza sul territorio della criminalita' organizzata, l'esigenza di funzionalita' degli organi elettivi e della rispondenza ai fondamentali canoni di legalita' dell'apparato dell'ente locale si pone ancora piu' forte e pressante, al precipuo scopo di evitare ogni possibile permeabilita' dell'ente all'influenza della malavita organizzata, che trova nella situazione amministrativo-contabile dell'ente, caratterizzata da diffuso disordine nella tenuta degli atti, nella ripartizione dei compiti e nella inadeguata utilizzazione del personale, l'humus favorevole ad ogni forma di interferenza. Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che si e' determinato in quell'ente uno stato di alterazione del libero convincimento per effetto delle interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalita' organizzata che pregiudicano le fondamentali garanzie democratiche. Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Lamezia Terme, la cui capacita' di determinazione risulta compromessa, l'inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni. La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalita' organizzata, tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi. Il prefetto di Catanzaro, con relazione del 4 settembre 2002, e successiva integrazione del 14 ottobre 2002, che si intendono integralmente richiamate, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore. Roma, 30 ottobre 2002 Il Ministro dell'interno: Pisanu |
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| Ricorso Consiglio di Stato | |
| REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2003 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 12139 del 2003 proposto da Paqualino SCARAMUZZINO, rappresentato e difeso dagli avv.ti proff. Michele Pallottino, Nazareno Saitta e Fabio Saitta ed elettivamente domiciliato in Roma, in Piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio del primo, contro il Ministero dell'interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed il Comune di Lamezia Terme, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi 12, per l'annullamento della sentenza n. 1894 in data 27 maggio 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Lamezia Terme; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il cons. Corrado Allegretta; Uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 2003 l'avv. F. Saitta e l'avv. dello Stato Fiengo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO Con atto di appello notificato il 23 dicembre 2003 l'avv. Paqualino Scaramuzzino, già sindaco di Lamezia Terme ha impugnato la sentenza n. 1894 del 27 maggio 2002, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso lo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi del Comune di Lamezia Terme, disposto dal Capo dello Stato con decreto in data 5 novembre 2002, ai sensi dell'art 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Costituitisi in giudizio, il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune di Lamezia Terme hanno chiesto la reiezione del gravame perché inammissibile per tardività ed infondato nel merito. La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 16 marzo 2003, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione. DIRITTO L'appello è irricevibile. La controversia, relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi del Comune di Lamezia Terme, ricade nella previsione dell'art. 23 bis, lett. g), della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 4 L. 21 luglio 2000 n. 205, il quale stabilisce espressamente il termine per proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. in trenta giorni dalla sua notificazione e centoventi giorni dalla pubblicazione. Nel caso in esame, mentre la sentenza impugnata non notificata è stata pubblicata, mediante deposito, in data 27 maggio 2002, l'atto di appello risulta notificato il 23 dicembre 2003 e, pertanto, oltre il predetto termine di centoventi giorni dalla pubblicazione. In proposito, non è condivisibile la tesi con la quale il ricorrente, nel prevenire l'eccezione poi puntualmente sollevata dall'Avvocatura dello Stato, sostiene che anche nell'ipotesi che ci occupa il termine debba intendersi decorrere dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione. A tanto osta la contestualità, nell'ambito dello stesso comma settimo dell'articolo citato, di entrambe le decorrenze: quella dalla pubblicazione e quella dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione; quest'ultima riservata alla proposizione dei motivi aggiunti nel caso di appello su dispositivo. Appare, invero, difficile ritenere che l'uso delle differenti espressioni letterali nella stessa specifica disposizione di legge, diretta a disciplinare il medesimo istituto processuale, non sia intenzionale ma frutto di errore del legislatore. La specialità delle controversie nelle materie contemplate dal primo comma dell'art. 23 bis, inoltre, per la definizione delle quali il legislatore ha inteso dettare una disciplina connotata dal carattere dell'urgenza, dissipa ogni possibile dubbio d'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., pur adombrato dalla difesa ricorrente. Non appare superfluo rilevare, infine, che, nella specie, la sentenza è stata pubblicata in forma integrale quattro giorni dopo l'udienza di trattazione e, pertanto, in luogo del prescritto dispositivo, che avrebbe dovuto altrimenti essere pubblicato entro il prescritto termine di sette giorni; cosicché era onere del ricorrente verificare nei sette giorni successivi all'udienza di trattazione che quanto meno detto incombente fosse stato adempiuto. Per le considerazioni che precedono, l'appello deve essere dichiarato irricevibile siccome tardivo. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara irricevibile l'appello in epigrafe. Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 16 marzo 2003 con l'intervento dei Signori: Emidio Frascione - Presidente Corrado Allegretta - Consigliere rel. est. Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere Claudio Marchitiello - Consigliere Nicolina Pullano - Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Corrado Allegretta F.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO F.to Antonietta Fancello DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 4 Maggio 2004 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE F.to Antonio Natale |
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